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Legge 27/12/2002 n. 290

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unitā previsionale di base "Interventi nel settore agricolo e forestale" di pertinenza del centro di responsabilitā "Dipartimento della qualitā dei prodotti agroalimentari e dei servizi" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della Legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, č autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, č autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Economia montana e forestale" di pertinenza del centro di responsabilitā "Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 14. (Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivitā culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivitā culturali, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 15. (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unitā previsionale di base "Programma anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilitā "Tutela della salute umana, della sanitā pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali" dello

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unitā previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, č autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2003, i fondi per il finanziamento delle attivitā di ricerca o sperimentazione, delle unitā previsionali di base "Ricerca scientifica" (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero" dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2003, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attivitā di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanitā e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nonchč per le finalitā di cui all'articolo 7 della Legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, č autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003, i fondi per il finanziamento delle attivitā relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unitā previsionale di base "Prelievi e trapianti di organi e tessuti" di pertinenza del centro di responsabilitā "Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero" dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla Legge 1š aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del Decreto-Legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute e della difesa, č autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unitā previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute e della difesa il "Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Kosovo/Bosnia-Erzegovina, nonchč per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area" dell'unitā previsionale di base "Missioni internazionali di pace" di pertinenza del centro di responsabilitā "Tutela della salute umana, della sanitā pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali" dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003.

Art. 16. (Totale generale della spesa)

1. Č approvato, in euro 669.985.602.773 in termini di competenza ed in euro 690.599.338.642 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2003.

Art. 17. (Quadro generale riassuntivo)

1. Č approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2003, con le tabelle allegate.

Art. 18. (Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 2003, le spese considerate nelle unitā previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente Legge.

2. Per l'anno finanziario 2003, le spese delle unitā previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella Tabella B allegata alla presente Legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unitā previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unitā previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unitā previsionale di base "Fondo per i programmi regionali di sviluppo" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, alle pertinenti unitā previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della Legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della Legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilitā finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, č autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilitā esistenti su altre unitā previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unitā previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonchč di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche - compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni - il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilitā amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unitā previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2002 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonchč previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unitā previsionali di base del medesimo centro di responsabilitā amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualitā e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con Legge, nonchč tra capitoli di unitā previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operativitā delle amministrazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unitā previsionali di base e centri di responsabilitā amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchč degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

 

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